
Arno Energia Sorgente Attiva - Info Utili
Illumina il tuo mondo con Arno Energia
INDICE DEI CONTENUTI
Hai domande sul servizio o sulla bolletta? Per farti risparmiare tempo abbiamo raccolto le risposte alle domande più frequenti. Scopri se la tua è una di queste e consulta le nostre guide con tutte le indicazioni utili per leggere la tua bolletta.
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Come diventare cliente Arno Energia?
Come diventare cliente Arno EnergiaDiventare cliente Arno Energia è semplice e veloce:
- Per clienti privati: tieni a disposizione un documento di identità, il tuo codice fiscale e la bolletta del precedente fornitore. Per clienti business: saranno necessari la visura, il codice fiscale e la bolletta del precedente fornitore.
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Contattaci nel modo che preferisci:
- Scrivi a assistenzaclienti@arnoenergia.it per qualsiasi domanda o per chiedere di essere ricontattato per attivare il nuovo contratto
- Scrivici su WhatsApp al 345 25 14 636 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
- Telefona allo 055 2545897 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
- Compila il form con i tuoi dati allegando la bolletta. Il nostro commerciale dedicato ti ricontatterà per accompagnarti nell’attivazione dell’offerta migliore per te.
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Tutela del cliente: tutto quello che devi sapere
Tutela del clienteAttenzione alle truffe! Ecco come riconoscere Arno Energia
Purtroppo può capitare che persone malintenzionate si fingano fornitori di Luce e Gas per telefono, email o di persona. Per proteggerti da queste situazioni, ecco alcuni importanti consigli per capire se stai davvero parlando con noi:
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Ti chiamiamo solo in rari casi:
Ci preme proteggere la tua tranquillità, perciò ti chiamiamo solo in casi particolari, per esempio a seguito di una tua richiesta di essere ricontattato, oppure in caso di una comunicazione importante relativa al tuo contratto. Quando lo facciamo, specifichiamo sempre il nome del collaboratore che ti sta chiamando e l’appartenenza ad “Arno” o “Arno Energia”. -
Se la tua bolletta è scaduta…
Ti contattiamo per ricordarti la scadenza avvenuta della bolletta tramite SMS ed email, oppure tramite raccomandata. Solo nel caso in cui tu non risponda o se non saldi il debito, affidiamo il recupero crediti a una società esterna che potrebbe contattarti anche per telefono. -
Email o SMS inviati da noi:
Se ricevi una email o un SMS dal nostro Servizio Clienti sarà relativa al tuo contratto e ai servizi disponibili. Se hai dato il tuo consenso, le comunicazioni possono anche riguardare le promozioni e le offerte riservate a te.
In ogni caso:
a.Puoi riconoscere i nostri indirizzi email perché terminano con “@arnoenergia.it”
b. Se l’email o SMS contiene un link, questo contiene “arno.it”
c. Il nome del mittente degli SMS è “Arno Energia”. -
Non sono nostre email o SMS se…
a. Si tratta di email o SMS pieni di errori ortografici e di battitura
b. Sono scritti con toni aggressivi, intimidatori o frasi lapidarie, prive di spiegazioni
c. Minacciano disattivazioni del servizio o blocco della tua utenza
d. Cliccando sul mittente, l’indirizzo email non corrisponde a un indirizzo Arno Energia
In questi casi si tratta di una truffa che ti consigliamo di contrassegnare come Phishing. Evita assolutamente di cliccare i link all’interno di queste email o di scaricare eventuali allegati.
Reclami e ripensamenti
La tua soddisfazione è importante per noi. In Arno Energia lavoriamo ogni giorno per offrirti un servizio trasparente e affidabile. Tuttavia, comprendiamo che potrebbero esserci situazioni in cui hai bisogno di chiarimenti, desideri presentare un reclamo o ripensare alla tua scelta. Per questo motivo, mettiamo a tua disposizione strumenti chiari e semplici per gestire ogni esigenza con facilità e rapidità.
Per sapere di più su come presentare un reclamo o esercitare il diritto di ripensamento, consulta la sezione dedicata.
Risoluzione delle controversie con il Servizio di Conciliazione
Dal 1° gennaio 2017, in base alla Delibera 209/2016/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è obbligatorio un tentativo di conciliazione extragiudiziale prima di rivolgersi al giudice per risolvere eventuali controversie legate al contratto di fornitura di energia.
Cos’è la conciliazione e come funziona?
La conciliazione è una procedura che consente di trovare un accordo tra il cliente e il fornitore di energia attraverso un confronto diretto, mediato da un organismo terzo. Se si raggiunge un’intesa, l’accordo diventa vincolante per entrambe le parti.
Quando attivare la procedura?
Il cliente può avviare la conciliazione solo dopo aver inviato un reclamo al proprio fornitore e:
- non aver ricevuto una risposta soddisfacente;
- essere trascorsi 50 giorni senza risposta.
Non è possibile avviare una nuova procedura di conciliazione se:
- è già stato avviato o concluso un tentativo per la stessa controversia;
- la domanda è stata archiviata per rinuncia o mancata partecipazione al primo incontro.
Come avviare la procedura?
Per avviare la conciliazione, il cliente deve:
- Avere presentato un reclamo e attendere l’esito o i 50 giorni previsti.
- Accedere al Servizio Conciliazione o rivolgersi agli organismi ADR indicati.
Dove si svolge la conciliazione?
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere effettuato:
- Presso il Servizio Conciliazione di ARERA, gestito dall’Acquirente Unico. Le modalità e i termini per accedere al servizio sono disponibili sul sito www.arera.it.
- Attraverso organismi iscritti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) di ARERA, tra cui:
– Organismi di negoziazione paritetica, creati in collaborazione con le associazioni dei consumatori.
– Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione con Unioncamere.
Perché è obbligatoria la conciliazione?
La legge richiede di tentare la conciliazione prima di accedere alla giustizia ordinaria, in modo da risolvere le controversie in maniera rapida ed evitare cause giudiziarie. Questo è previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), che attua:
- l’articolo 2, comma 24, lettera b) della Legge 481/95;
- l’articolo 141, comma 6, lettera c) del Codice del Consumo.
Per maggiori dettagli e per avviare la procedura, visita il sito www.arera.it.
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Ti chiamiamo solo in rari casi:
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Bolletta trasparente: le guide di Arno Energia per leggere la tua bolletta
Bolletta trasparentePer noi di Arno Energia è importante garantirti la massima trasparenza in ogni aspetto del servizio. Scarica la Guida alla bolletta Luce, la Guida alla bolletta Gas o la Guida al Canone RAI per trovare tutte le informazioni utili sulle voci della tua bolletta.
Scopri la Guida all’evoluzione dei mercati per muoverti al meglio nella scelta della tua offerta per l’energia.
E per qualsiasi dubbio clicca sul Glossario dell’energia per trovare la spiegazione di ogni singola voce.GUIDA ALLA BOLLETTA LUCE
GUIDA ALLA BOLLETTA GAS
GUIDA AL CANONE RAI
GLOSSARIO DELL'ENERGIA
GUIDA ALL’EVOLUZIONE DEI MERCATI
Gestisci al meglio la tua fornitura
Scopri come effettuare i pagamenti della bolletta, cosa fare in caso di ritardo e come affrontare eventuali situazioni di morosità. Abbiamo raccolto le risposte alle domande più comuni per aiutarti a gestire ogni aspetto della tua fornitura in modo semplice e senza pensieri, con la massima chiarezza.
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Copertura assicurativa clienti finali
Copertura assicurativa clienti finaliSe utilizzi gas naturale (anche occasionalmente) tramite reti di distribuzione urbana o trasporto, sei automaticamente coperto da un’assicurazione contro eventuali incidenti legati al gas. Questa copertura è prevista dalla deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro puoi contattare lo Sportello per il Consumatore Energia, Reti e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. -
Sicurezza del contatore
Sicurezza del contatorePer garantire la sicurezza degli impianti a gas la Delibera 40/2014/R/GAS (e successive modifiche), prevede azioni e obblighi specifici.
Come previsto dalla delibera, mettiamo a tua disposizione:
- l’Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore
- le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG), comprensivo del Modello di rapporto tecnico di compatibilità ed il Modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antincendio.
L’erogazione del gas inizierà solo dopo che il distributore avrà verificato positivamente la documentazione, confermando la corretta esecuzione dell’impianto.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura. Se non rispetti questa scadenza, la pratica verrà annullata, e dovrai inviare una nuova richiesta.
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Bonus sociale: a chi spetta e come richiederlo
Bonus socialeBonus sociale: a chi spetta e come richiederlo
Da ottobre 2008 è attivo il cosiddetto “bonus sociale”, ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’.
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Bonus per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente a
chi ne ha diritto, senza che tu debba presentare domanda.Chi ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, appartenenti:
- a un nucleo familiare con massimo 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
- a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Se il tuo nucleo familiare ha i requisiti necessari puoi richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la tua famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Come chiederlo
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per dettagli, visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Bonus GAS: a chi spetta e come richiederlo
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Chi ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
- a un nucleo familiare con massimo 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
- a un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del contatore indica la sua portata termica e viene verificato dal distributore. Normalmente, in un appartamento tipo, la classe del misuratore gas è di solito pari a G4).
Il bonus si applica solo alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione, esclude quindi il GPL e il gas in bombole.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Come richiederlo
Dal 1° gennaio 2021 non è più necessario presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Bonus per disagio fisico (Gravi condizioni di salute)
Chi ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per vivere.
Come chiederlo
Per accedere al bonus devi compilare la domanda presso il tuo Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF).
Per farlo, devi compilare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
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Delibera 20/2026/R/com
Delibera 20/2026/R/comÈ stata pubblicata la Delibera 20/2026/R/com, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato un pacchetto di misure straordinarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno coinvolto le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia tra il 18 e il 22 gennaio.
In particolare, per le forniture elettriche e gas, situate nei Comuni individuati nelle Ordinanze della Protezione Civile del 30 gennaio 2026 n. 1180 e del 17 febbraio 2026 n. 1181, relative ad abitazioni o sedi produttive degli immobili distrutti totalmente o parzialmente, dichiarati inagibili o sgomberati a seguito degli eventi calamitosi, l’Autorità ha disposto a decorrere dal 18 gennaio 2026:
- di sospendere per 6 mesi, i termini di pagamento delle bollette e degli avvisi di pagamento, emesse o da emettere, con scadenza successiva alla data sopra indicata. La sospensione riguarda sia i corrispettivi di consumo che i costi di allaccio, attivazione, disattivazione, voltura e subentro;
- il blocco delle procedure di distacco per morosità, anche se maturata prima del 18 gennaio 2026.
Per accedere alle agevolazioni, il cliente con immobile totalmente o parzialmente distrutto, dichiarato inagibile o sgomberato, deve presentare al proprio venditore entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione sostitutiva che attesti lo stato dell’immobile.
La dichiarazione può essere compilata utilizzando il modulo qui allegato.
In caso di domiciliazione bancaria o postale attiva:
- Se la fattura è già stata addebitata prima dell’invio della dichiarazione sostitutiva, è possibile chiedere il rimborso direttamente in filiale oppure tramite l’home banking dell’Istituto di Credito, utilizzando la causale “contestazione cliente”.
- Se la fattura è stata emessa ma non ancora addebitata al momento dell’invio della dichiarazione sostitutiva, è possibile chiedere la sospensione dell’addebito in filiale oppure tramite l’home banking dell’Istituto di Credito.
In ogni caso, verranno sospesi gli addebiti delle domiciliazioni per le fatture emesse dopo la ricezione della dichiarazione sostitutiva.
Al termine del periodo di sospensione (18 luglio 2026), gli importi complessivi a partire da 50 euro saranno automaticamente rateizzati senza interessi, in 12 mensilità, con una periodicità di rateizzazione in linea con la frequenza di fatturazione.
Resta comunque possibile saldare gli importi in un’unica soluzione oppure concordare un piano di rateizzazione più breve rispetto a quello previsto.
Gli importi inferiori a 50 euro non saranno oggetto di rateizzazione.
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Modulistica
ModulisticaContratti e subentri
Fatturazione e agevolazioni fiscali
Reclami e ripensamenti
Residenza e informazioni anagrafiche
Gestione tecnica del contatore
Chiusura contatore
Spostamento contatore
Verifica contatore Gas
Verifica contatore Luce
Variazione tecnica per forniture di energia elettrica
Informazioni energetiche
Pagamenti e addebiti
FAQ - Domande che potresti avere
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